di Paolo Crucianelli

In Italia si sta consolidando una prassi che, per quanto ammantata di retorica umanitaria, ha una natura inequivocabilmente discriminatoria: chiedere a cittadini ebrei (non israeliani, ma ebrei) di dissociarsi pubblicamente dalle azioni del governo di Israele come condizione per partecipare alla vita pubblica, professionale e culturale del Paese.

Una sorta di abiura moderna, rivolta a persone la cui unica colpa è appartenere a una determinata fede. Un fenomeno che attraversa ambienti diversi e che merita di essere analizzato nella sua struttura, perché è in quella struttura che si rivela il suo carattere antisemita.

Il caso più emblematico è recente. Il 15 ottobre 2026, presso la Casa della Psicologia di Milano, si è tenuto il seminario “La costruzione del nemico. Una lettura psicoanalitica e psicosociale”, organizzato dall’Associazione Medica Ebraica con il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana e dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Relatori di primo piano, tra cui il professor David Meghnagi, studioso della psicodinamica del pregiudizio e presidente del Comitato Accademico Europeo per la Lotta all’Antisemitismo. Un seminario scientifico sui meccanismi psicologici dell’odio e sulle radici dell’antisemitismo contemporaneo.

Luca Granata, tesoriere dell’Ordine e consigliere eletto nella lista Altrapsicologia, ha diffuso un comunicato in cui contestava la decisione di concedere il patrocinio. Non per ragioni scientifiche (con quei relatori sarebbe stato difficile) ma perché l’Associazione Medica Ebraica ha in passato “contestato le denunce sulla condotta genocida israeliana” e criticato i “Sanitari per Gaza”.

Quindi, un’organizzazione di medici ebrei italiani non meritava il patrocinio istituzionale perché non aveva condannato Israele.

La presidente dell’Ordine, Valentina Di Mattei, non si è fatta intimidire e il seminario si è regolarmente svolto. Ma il comunicato resta un documento notevole per come esplicita il meccanismo.

Non si contesta il diritto dell’AME di organizzare un convegno, si premura di specificare il testo, “che naturalmente difendiamo”. Si contesta che l’Ordine associ “il nome e l’autorevolezza di quasi 30.000 psicologhe e psicologi” a chi non ha preso le distanze da Israele.

L’abiura non è formulata come condizione esplicita, ma il messaggio è limpido: per avere legittimità istituzionale, un’organizzazione ebraica deve prima passare il vaglio politico sulla questione palestinese. L’ironia è feroce: un seminario che analizza come si costruisce il nemico viene contestato da chi, nel farlo, ne fornisce una dimostrazione in tempo reale.

Il caso dell’OPL non è isolato. A Reggio Emilia, nell’ottobre 2026, la fondazione Reggio Children ha chiesto a una delegazione di educatori ebrei americani di prendere pubblicamente le distanze dal governo Netanyahu. La delegazione ha rifiutato e ha cancellato la visita.

Un consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra, Cosimo Pederzoli, ha chiesto che l’evento contenesse un riferimento esplicito all’antisionismo. Al Roma Pride 2026, Keshet Italia (l’associazione LGBTQ+ ebraica italiana) è stata esclusa dal corteo perché non disposta a sottoscrivere una condanna di Israele.

Ebrei italiani, non israeliani, esclusi da una manifestazione per i diritti civili in ragione della loro appartenenza religiosa.

A questi si aggiungono i rifiuti di strutture ricettive verso turisti israeliani a Selva di Cadore, a Bergamo, a Napoli. Ma è nella discriminazione rivolta a ebrei non israeliani che il fenomeno rivela la sua natura più profonda: cade qualunque alibi legato alla nazionalità, resta solo l’appartenenza etnica e religiosa.

Il test decisivo è la selettività.

Nessuno ha mai chiesto a psicologi di origine turca di dissociarsi dalla politica di Ankara verso i curdi. Nessuno ha mai escluso associazioni di cinesi d’Italia perché non avevano condannato Pechino per lo Xinjiang. Nessuno ha mai preteso da un musulmano americano in visita in Italia di prendere le distanze dai talebani.
La condizione si applica esclusivamente agli ebrei, esclusivamente riguardo a Israele. Questo, per la definizione IHRA dell’antisemitismo adottata dall’Italia, è discriminazione: “ritenere gli ebrei collettivamente responsabili delle azioni dello Stato di Israele”.

Sul piano giuridico, questi comportamenti non sono privi di conseguenze. L’articolo 604-bis del Codice Penale punisce gli atti di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi.

L’articolo 610, violenza privata, sanziona chi costringe altri a fare qualcosa mediante minacce, e subordinare la partecipazione a un evento a una dichiarazione politica ne ha i tratti. Il decreto legislativo 215/2003 offre la via civilistica con parziale inversione dell’onere della prova.

Ma al di là del diritto, la sostanza è questa: chiedere a un cittadino, in ragione della sua fede, di pronunciarsi sulle azioni di un governo straniero per poter esercitare un diritto non è sensibilità umanitaria.

È discriminazione. E ha un nome preciso.